ASSA - Associazione Sviluppo Storico Ambientale - ONLUS -

 

                                       Viale Europa, 4 - 85038 Senise (PZ) Tel. 339.872848 e-mail: assa.onlus@libero.it

 

 

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STATUTO

 

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - SCOPI

ARTICOLO 1: E' costituita una associazione O.N.L.U.S. “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) denominata “ASSA” Associazione Per Lo Sviluppo Storico e Ambientale d’ora in poi denominata ASSA con sede provvisoria in viale Europa n°4

 

ARTICOLO 2: La società è autonoma e apolitica e non riconosce nel suo interno altra autorità o altre prescrizioni se non quelle che perverranno dal proprio Statuto, e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.   

 

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3:Lo scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nei settori di tutela e promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, promozione della cultura e dell'arte, formazione. Le finalità che l'Associazione si propone sono:

Attivarsi per riunire e mediare tra tutti coloro (enti pubblici, associazioni, soggetti privati, ecc.) che hanno interesse alla promozione di attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di valorizzazione delle tradizioni della storia locale ed extra-locale, attività a tradizioni storico-culturale-turistico, alla valorizzazione delle opere architettoniche.

Þ   Promuovere, incoraggiare, organizzare e far rivivere manifestazioni, cerimonie, cortei storici e quant’altro abbia attinenza con le tradizioni storiche, popolari e religiose del nostro territorio, nonchè festeggiamenti, gare sportive, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite ed escursioni guidate, manifestazioni gastronomiche con prodotti tipici locali, sagre, esposizioni di prodotti dell’artigianato, dell’arte in genere, per attirare presenze di visitatori e turisti e dare svago e divertimento a quanti vi soggiornano.

Þ   Organizzare e coordinare commemorazioni celebrative di personaggi illustri o distintisi in ambito letterario, filosofico, storico, artistico, tecnico, scientifico, musicale, turistico, ambientale, religioso, economico, industriale, organizzare concerti, cicli di conferenze a sfondo storico-artistico-culturale turistico, formare una propria biblioteca, promuovere la valorizzazione dei beni culturali sul territorio.

Þ   Realizzare CD-ROM, depliants, brochures, volantini, manifesti, opuscoli, video filmati, giornali, riviste, album fotografici, souvenir, gadget ed ogni altro genere di materiale a contenuto culturale, turistico, storico e propagandistico.

Þ   Allestire mostre, proiezioni e performance sulle più ampie tematiche artistico-culturali (pittura, fotografia, scultura, architettura, ecc.)

Þ   Promuovere, realizzare e partecipare ad iniziative promozionali e propagandistiche di rilievo nazionale ed internazionale allo scopo di potenziare i flussi turistici da e per la regione Basilicata e per le sue zone interne.

Þ   Operare nel settore della domanda e dell’offerta turistica assumendo ogni iniziativa diretta ad agevolare e perfezionare l’attività produttiva dell’associazione

Þ   Gestire e rendere fruibili impianti e strutture anche aperti al pubblico, quali cinema, teatri, beni monumentali, ambientali, museali, archeologici, storici, architettonici, asili e scuole private, con eventuale somministrazione di pasti.

Þ   Organizzare seminari di studi su singoli temi anche scientifici, avvalendosi della partecipazione di studiosi ed esperti, tavole rotonde, conferenze, convegni.

Þ   Organizzare concorsi di narrativa, poesia, prosa, danza, musica e canto, nonché corsi teatrali.

Þ   Assegnare premi a chi si è particolarmente distinto nel campo dell’arte, della cultura, del giornalismo, della scienza e nello svolgimento di un servizio utile alla collettività.

Þ   Favorire lo svolgersi della vita in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze.

Þ   Favorire lo sviluppo di politiche sociali promuovendo ed attuando interventi finalizzati in materia di lavoro e formazione professionale, particolarmente riguardante lo sviluppo archeologico, turistico, industriale ed agricolo.

Þ   Promuovere ed attuare studi, progetti, iniziative ed attività diretti alla salvaguardia, alla conservazione e valorizzazione dell’ambiente naturale.

Þ   Promuovere indagini sul territorio per accertare la sensibilità e le esigenze culturali dei cittadini per meglio indirizzare le attività dell’associazione, che potranno anche essere segnalate e/o proposte ad enti.

Þ   Individuare e rendere fruibili i parchi letterari.

Þ   Contattare le scuole per organizzare percorsi didattici.

Þ   Intrattenere scambi culturali, attraverso rapporti di gemellaggio, con Comuni e Paesi Europei Comunitari ed extra Comunitari al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli.

Þ   Realizzare una banca dati per facilitare l’occupazione, giovanile e non, nel mondo del lavoro.

Þ   Organizzare corsi di fotografia, pittura, lingua, economia domestica, storia locale e non , geografia locale e non, artigianato, educazione civica e quanto altro possa essere utile per lo sviluppo della formazione culturale, principalmente dei più giovani.

Þ   Collaborare con Enti pubblici e privati e associazioni inserendosi a pieno nel terzo settore e offrendo la possibilità di agevolare la vita socio-economica alla cittadinanza tutta.

Þ   Promuovere la "Cultura della disabilità" investendo le diverse istituzioni scolastiche e sfruttando tutte le possibili esistenti vie di comunicazione.

L’associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo, e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'associazione potrà partecipare come soggetto interessato alla formazione della volontà amministrativa ai sensi della legge 241/90, e ricorrere in ogni sede consentita contro tutti gli atti amministrativi che riterrà contrari allo scopo sociale e agli interessi degli associati.

 

ARTICOLO 4: La associazione ha la durata di anni venticinque (25) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.  

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.  

 

ARTICOLO 5: É fatto divieto ad ogni organo della Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  

É fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

 

SOCI

ARTICOLO 6: Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al limite stabilito per legge.  

Possono essere soci sia le persone fisiche, con età non inferiore a anni 14 , che giuridiche, previa domanda accettata dal Consiglio Direttivo.

Vi sono tre tipi di soci, i soci  ordinari e i soci fondatori. e soci junior

I soci ordinari saranno ammessi all’associazione previa accettazione della domanda da parte della Consiglio Direttivo.

Si acquisisce lo status di socio fondatore all’atto della costituzione della stessa.

I soci junior partecipano alle attività dell’associazione ma non hanno diritto al voto.

Entrambi i soci possono partecipare alla vita associativa secondo le modalità previste nello statuto.

I nomi dei soci, saranno in apposito albo, che, annualmente aggiornato, sarà tenuto nella sede della associazione.  

Ogni socio è tenuto a conoscere e comprendere il presente statuto e a farne dichiarazione all'atto di associazione.  

 Il presidente sentito il Consiglio Direttivo; ovvero la maggioranza del Consiglio Direttivo; ovvero un gruppo costituito almeno da 1/3 dei soci, può richiedere l’esclusione dall’associazione di uno o più membri della stessa. L’ipotesi di esclusione dall’associazione di un membro della medesima deve essere inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Direttivo e portata a votazione durante il consiglio. La deliberazione di esclusione è presa con il voto di maggioranza dei  membri del Consiglio Direttivo.    

 

ARTICOLO 7: Tutti i soci maggiori di età, all'infuori dei morosi, hanno diritto all’ intervento e al voto (principio del voto singolo di cui all'art.2532, secondo comma, del codice civile) nelle Assemblee generali e a essere eletti nelle cariche sociali.  

Non è fatta fra i soci alcuna distinzione e ad essi non è posta alcuna limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  

 

ARTICOLO 8: Tutti i soci sono obbligati a pagare la loro quota annua associativa nella misura che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuna, entro comunque un limite minimo fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.  

A ogni socio, in regola con i pagamenti delle quote associative, verrà consegnata una tessera, nominativa e non trasferibile, di affiliazione alla associazione.  

La quota associativa o altro contributo associativo non sono trasferibili.  

 

ARTICOLO 9: Il Consiglio Direttivo potrà considerare morosi quei soci che non abbiano pagato la quota associativa entro il 30 marzo di ogni anno e in tal caso il socio perde ogni e qualsiasi diritto verso la Società.  

 

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10: Sono organi dell'Associazione:   

a) l'Assemblea dei soci  

b)  il Consiglio Direttivo

c)   il Collegio dei Probiviri

 

ARTICOLO 11: L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i requisiti richiesti e può essere convocata, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria dal presidente su delibera del Consiglio Direttivo, con comunicazione da inoltrarsi a mezzo postale, raccomandata a mano o nei casi di urgenza a mezzo telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione fissata.  

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora della seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche solo 1 ora dopo l'ora stabilita per la prima convocazione.  

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti i due terzi (2/3) dei soci e amministratori con diritto di voto.  

 

ARTICOLO 12: L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro il mese di marzo. 

L'Assemblea sarà, altresì, convocata altre volte quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un terzo (1/3) dei soci. 

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:  

a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;

b) la nomina dei membri del collegio dei Probiviri;

c) l'approvazione del bilancio d'esercizio;  

d) l'approvazione di eventuale regolamento interno;  

e) la deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.  

 

ARTICOLO 13: L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto, in prima convocazione, quando sia presente almeno due terzi (2/3) dei soci; in seconda convocazione, un mezzo (1/2)  dei soci presenti.  

 

ARTICOLO 14: L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei soci.  

Propone al Consiglio Direttivo:  

a) sulle modificazioni delle norme statutarie;  

b) sullo scioglimento anticipato della società;  

c) sul cambiamento dell'oggetto sociale;  

Nel caso in cui alla lettera c) del precedente comma e nel caso di modificazioni della durata della società, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata nel modo e nei termini stabiliti dall'articolo 2437 del Codice Civile.  

 

ARTICOLO 15: Ogni socio ha diritto a un voto, purché sia iscritto nel Libro dei soci.  

In Assemblea ordinaria e straordinaria, ogni socio può rappresentare un massimo di tre (3) soci, con relative deleghe.   

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in via subordinata, da un Socio Consigliere delegato dal Presidente.  

Le deliberazioni debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da almeno due soci.   

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Segretario.  

 

ARTICOLO 16: Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti, purché adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.  

 

ARTICOLO 17: Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque (7) membri  di cui almeno quattro(4) facenti parte dei soci fondatori, eletti dall'Assemblea, in qualità di : Presidente, Vice Presidente, e cinque (5)  Consiglieri

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente e un Vice Presidente. In casi di assenza o impedimento, il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti.  

Gli amministratori durano in carica tre anni. Sono rieleggibili e sono dispensati da presentare cauzione.  

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario facente funzioni di Cassiere, scelto al di fuori del Consiglio medesimo.  

Il Consigliere, che senza giustificato motivo manca più di tre sedute consecutive, è considerato dimissionario.  

 

ARTICOLO 18:Collegio dei probiviri,tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri (interni all’associazione,di cui due membri facenti parte dei soci  fondatori) da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è esposto al direttivo e votato in assemblea.

 

ARTICOLO 19: Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.  

Gli amministratori, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea.  

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono alla scadenza naturale, insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.  

 

ARTICOLO 20: Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che in base allo statuto, o per legge, sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, e stabilisce la quota minima associativa annua e le modalità del pagamento e dell'iscrizione.  

Il verbale del Consiglio Direttivo sarà redatto dal Segretario.  

 

ARTICOLO 21: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente - o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure dietro domanda, motivata da almeno due terzi (2/3) dei Consiglieri.  

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i Consiglieri siano informati della riunione, almeno due giorni prima.  

Le adunanze si ritengono legali, quando vi intervengono la maggioranza dei membri.  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri presenti; le votazioni sono segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere; nel caso in cui si tratti di persona o di affari, in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia interesse nelle questioni che si discutono o con la società, o personalmente, o per l'Ente che rappresentano, questi debbono allontanarsi temporaneamente dalla riunione e quindi astenersi dal voto.  

La parità di voto comporta la rielezione della proposta.  

 

ARTICOLO 22: Il Presidente rappresenta legalmente la società in tutti gli affari, pratiche o vertenze di qualunque genere presso qualsiasi autorità.  

Presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee generali. Firma, unitamente al Segretario, i verbali delle adunanze e tutti gli atti della società, in unione con un membro del Consiglio Direttivo.  

Firma i mandati di pagamento. Vigila sul buon andamento della società.  

 

ARTICOLO 23: Il Segretario tiene l'amministrazione della società in base ai mandati firmati dal Presidente e da lui stesso.  

Cura l'esazione delle quote sociali e dei proventi e è responsabile dei fondi raccolti.  

Ogni anno redige il rendiconto e dà discarico dello stato di cassa a ogni richiesta del Presidente.  

Presenta il rendiconto all'Assemblea dei soci con scadenza annuale.  

È incaricato della relazione dei verbali delle adunanze consiliari e generali, della scritturazione dei mandati, lettere, avvisi, nonché di tutto ciò che può occorrere nell'interesse della società.  

È direttamente responsabile della corrispondenza e di tutti gli atti emanati dalla Presidenza del Consiglio Direttivo, atti che rimarranno nell'archivio della società.  

È incaricato di informare tutti i soci, tramite corrispondenza o altri mezzi di pubblicità, delle deliberazioni dell'Assemblea, dei bilanci e rendiconti.  

 

ARTICOLO 24: I Consiglieri, unitamente al Presidente, garantiranno il buon andamento della società.  

I Consiglieri devono intervenire a tutte le adunanze del Consiglio Direttivo indette dal Presidente, studiare tutti gli affari e prestare la loro opera in tutte quelle cose, delle quali verranno incaricati dal Presidente.  

Il Consigliere, che mancherà per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decadrà dalla carica.  

 

ARTICOLO 25: Gli associati dovranno, senza diritto a alcuna retribuzione, prestare tutti quei servizi, che saranno indicati dal Consiglio Direttivo, inerenti lo scopo dell'associazione.  

 

ARTICOLO 26: Per modificare il presente statuto occorre una deliberazione dell'Assemblea Generale.

 

 

 

 

 

 

 

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